Accise – Speditori e Destinatari Certificati
La Dir. (UE) 262/2020 ha previsto che se i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali o per essere utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione e i prodotti …. possono essere trasportati solo da uno speditore certificato a un destinatario certificato.
Accise – Speditori e Destinatari Certificati
La Dir. (UE) 262/2020 ha previsto che se i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali o per essere utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione e i prodotti …. possono essere trasportati solo da uno speditore certificato a un destinatario certificato.

L’introduzione di due nuove figure professionali nell’universo accise è nata dalla necessità da parte dell’UE di avere un maggiore controllo sulle movimentazioni di prodotti ad accisa assolta che da uno Stato membro vengono spediti verso un altro Stato membro (c.d. transazioni intracomunitarie).
Tipicamente una volta che i prodotti alcolici hanno assolto l’accisa sono liberi di circolare nello Stato membro in cui è avvenuta l’immissione in consumo.
La libera circolazione delle merci e delle persone a seguito dell’abbattimento delle frontiere fra gli Stati membri e le differenze di aliquota di accisa che, per il prodotto vino, in alcuni casi vanno da zero(Italia) a quasi 4 euro al litro (Paesi del Nord Europa), ingenerano possibili frodi.
Altro aspetto da sottolineare è il principio che stabilisce che l’accisa deve essere versata nel Paese in cui avviene l’immissione in consumo.
Pertanto un prodotto che ha assolto l’accisa nello Stato membro “A” se viene venduto e spedito nello Stato membro “B” dovrà assolvere l’accisa nello Stato “B”.
Lo speditore dello Stato “A” potrà chiedere, una volta certificata la presa in carico del prodotto da parte del destinatario dello Stato “B”, il rimborso dell’accisa eventualmente versata.
Per poter tenere sotto controllo dette transazioni la Dir. 262/2020, recepita dagli artt. 8 e 9 del TUA 504/95, ha introdotto l’obbligo di emissione del documento di circolazione elettronico eDAS e due nuove figure professionali: lo “speditore certificato” e il “destinatario certificato”.
Tale documento può essere emesso solo da uno “Speditore Certificato” verso un “Destinatario Certificato”.
Il corso illustra in dettaglio le due nuove figure professionali, chi e come si può ottenere le autorizzazioni e quale sono le incombenze legate all’esercizio dell’attività di speditore certificato e all’emissione dell’eDAS e del destinatario certificato e alla chiusura del documento elettronico eDAS.
L’introduzione di due nuove figure professionali nell’universo accise è nata dalla necessità da parte dell’UE di avere un maggiore controllo sulle movimentazioni di prodotti ad accisa assolta che da uno Stato membro vengono spediti verso un altro Stato membro (c.d. transazioni intracomunitarie).
Tipicamente una volta che i prodotti alcolici hanno assolto l’accisa sono liberi di circolare nello Stato membro in cui è avvenuta l’immissione in consumo.
La libera circolazione delle merci e delle persone a seguito dell’abbattimento delle frontiere fra gli Stati membri e le differenze di aliquota di accisa che, per il prodotto vino, in alcuni casi vanno da zero(Italia) a quasi 4 euro al litro (Paesi del Nord Europa), ingenerano possibili frodi.
Altro aspetto da sottolineare è il principio che stabilisce che l’accisa deve essere versata nel Paese in cui avviene l’immissione in consumo.
Pertanto un prodotto che ha assolto l’accisa nello Stato membro “A” se viene venduto e spedito nello Stato membro “B” dovrà assolvere l’accisa nello Stato “B”.
Lo speditore dello Stato “A” potrà chiedere, una volta certificata la presa in carico del prodotto da parte del destinatario dello Stato “B”, il rimborso dell’accisa eventualmente versata.
Per poter tenere sotto controllo dette transazioni la Dir. 262/2020, recepita dagli artt. 8 e 9 del TUA 504/95, ha introdotto l’obbligo di emissione del documento di circolazione elettronico eDAS e due nuove figure professionali: lo “speditore certificato” e il “destinatario certificato”.
Tale documento può essere emesso solo da uno “Speditore Certificato” verso un “Destinatario Certificato”.
Il corso illustra in dettaglio le due nuove figure professionali, chi e come si può ottenere le autorizzazioni e quale sono le incombenze legate all’esercizio dell’attività di speditore certificato e all’emissione dell’eDAS e del destinatario certificato e alla chiusura del documento elettronico eDAS
Titolo del corso :
Accise – Speditori Certificati e Destinatari Certificati
Modalità :
In presenza / Online
Durata del corso :
3 ore
Programma :
Cenni sul regime generale delle accise
La Direttiva 262/2020 e la normativa di recepimento in ambito nazionale;
Lo Speditore Certificato: definizione, requisiti minimi e modalità di ottenimento delle autorizzazioni;
Il documento di circolazione elettronico eDAS;
Il Destinatario Certificato: definizione, requisiti minimi e modalità di ottenimento delle autorizzazioni;
Contabilità, pagamento dell’accisa, garanzie;
Titolo del corso:
Accise – Speditore Certificato e Destinatario Certificato
Modalità:
In presenza/Online
Durata del corso:
3 ore
Programma:
Cenni sul regime generale delle accise
La Direttiva 262/2020 e la normativa di recepimento in ambito nazionale;
Lo Speditore Certificato: definizione, requisiti minimi e modalità di ottenimento delle autorizzazioni;
Il documento di circolazione elettronico eDAS;
Il Destinatario Certificato: definizione, requisiti minimi e modalità di ottenimento delle autorizzazioni;
Contabilità, pagamento dell’accisa, garanzie;
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